In merito alle Successioni ereditarie, lo Studio Legale De Caria ha maturato un’esperienza tale da coprire tutti gli ambiti.
E’ nel momento della morte di una persona che si apre la successione. Per prima cosa viene individuato il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste, tra le quali quelle di carattere fiscale.
Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è importante per l’individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti.
La successione può essere a:
titolo universale (eredità): l’erede subentra nella titolarità o quota parte nella posizione giuridica patrimoniale del defunto (attività ed eventuali passività) e diventa erede soltanto con l’accettazione;
titolo particolare (legato): il legato subentra nella titolarità di uno o più diritti specifici (proprietà di un bene o di una somma di denaro). Si ha soltanto per disposizione testamentaria e non risponde dei debiti tranne per quelli connessi al bene legato.
I tipi di successione possono essere:
– la successione legittima (o intestata, cioè senza testamento);
– la successione testamentaria (o testata, cioè con testamento);
– la successione necessaria;
Successione legittima
Si è in presenza di successione legittima quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni.
La legge prevede che solo i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge hanno il diritto di succedere, secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell’eredità a seconda dei casi che possono presentarsi nella pratica: presenza di soli figli, presenza del solo coniuge, presenza del coniuge e uno o più figli, ecc.
In presenza di coniuge e figli, tutti concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.
Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, insieme all’eventuale coniuge.
Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità è devoluta agli altri parenti (ma non oltre il sesto grado di parentela).
Successione testamentaria
Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.
Il testamento non ha effetto subito, ovvero al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore. Ad esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della morte, quel bene vada a quella persona.
La legge prevede diversi tipi di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà.
Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge) (successione necessaria). Non è esclusa la possibilità che il testatore esprima una volontà testamentaria che non rispetti i diritti che la legge riserva a tali soggetti.
Successione necessaria
La legge prevede che alcuni soggetti abbiano riservata una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento.
Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge.
Per calcolare la quota di patrimonio ereditario spettante a ciascun soggetto tutelato (detto anche legittimario) occorre effettuare un calcolo particolare, dal momento che bisogna prendere in considerazione, ai fini del calcolo, anche eventuali donazioni effettuate in vita dal soggetto deceduto.
Al valore dei beni lasciati dal defunto alla data della morte occorre dapprima detrarre la somma complessiva dei debiti del defunto esistenti alla data della morte e, successivamente, aggiungere il valore di tutte le donazioni poste in essere dal defunto. Sulla somma risultante da tali operazioni, in base alla quota riservata dalla legge a ciascun legittimario, si calcola quanto spettante a ciascun soggetto tutelato.
Il legittimario che lamenti una violazione dei suoi diritti e che abbia ricevuto meno di quanto la legge gli avrebbe riservato, può agire in giudizio per vedere soddisfatti i propri diritti, affidati a avvocato successioni roma.
Coniuge separato
Al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.
In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano solo con il divorzio.
Coniuge divorziato
Dopo il divorzio i diritti successori tra i coniugi vengono meno.
Il coniuge divorziato potrà soltanto richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e sempreché gli fosse già stato riconosciuto il diritto all’assegno in occasione del divorzio.
Il Tribunale, nel determinare l’ammontare dell’assegno, terrà conto di una molteplicità di elementi tra cui l’importo delle somme percepite e la gravità dello stato di bisogno, il valore dei beni ereditari, il numero e la qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Su accordo delle parti, coniuge divorziato ed eredi, l’assegno può essere liquidato in un’unica soluzione.
Il coniuge divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o cessa lo stato di bisogno.