La procedura di negoziazione assistita ha come scopo il favorire la risoluzione, in via stragiudiziale, dei conflitti e delle controversie.
Si possono distinguere due forme di negoziazione assistita:
– negoziazione facoltativa “c.d. volontaria”;
– negoziazione obbligatoria.
La negoziazione assistita obbligatoria comporta l’obbligo di invitare, tramite un avvocato, la parte nei confronti della quale si vuole far valere un diritto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza;
La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.
L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.